Sommario
Quanto può durare il contratto a tempo determinato?
Quanto può durare il contratto a tempo determinato? La durata massima prevista per il contratto a termine è di 24 mesi: occorre però rispettare l’obbligo della forma scritta e indicare espressamente il termine e, infine, va inserito l’espresso richiamo al diritto di precedenza. Del lavoratore, in caso di nuove assunzioni.
Qual è il contratto di lavoro a tempo parziale?
Il contratto di lavoro a tempo parziale, o part-time, è quel contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello ordinario (detto anche full-time) che è generalmente di 40 ore settimanali. Quando il rapporto di fatto diventa a tempo pieno.
Qual è la durata massima del contratto a termine?
La durata massima prevista per il contratto a termine è di 24 mesi: occorre però rispettare l’obbligo della forma scritta e indicare espressamente il termine e, infine, va inserito l’espresso richiamo al diritto di precedenza. Del lavoratore, in caso di nuove assunzioni.
Qual è il limite massimo di durata del contratto di lavoro stagionale?
Mentre nella generalità dei casi per i contratti di lavoro a termine è previsto un limite massimo di durata pari, salvo deroga contrattuale, a 12 o 24 mesi (rispettivamente senza e con indicazione della causale), al contratto di lavoro stagionale non si applica alcun limite massimo di durata; inoltre, non devono essere indicate le causali.
Come funziona la proroga del contratto a tempo determinato?
Come funziona la proroga del contratto a tempo determinato? Se la durata del contratto non ha ancora raggiunto i 12 mesi complessivi, è possibile prorogare il contratto, col consenso del dipendente, fino a una durata massima non superiore a 12 mesi senza indicare alcuna particolare causale.
Qual è il numero massimo di contratti a tempo determinato?
A ciascun datore di lavoro è consentito stipulare un numero complessivo di contratti a tempo determinato non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.