Sommario
Quando non è necessario il subappalto?
Le seguenti categorie di forniture o servizi, non si configurano come subappalto: le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto.
Cosa è il subappalto qualificante?
Il subappalto “necessario” o “qualificatorio” trova principalmente applicazione nell’affidamento dei lavori pubblici, essendo finalizzato ad ampliare quanto più possibile la concorrenza tra gli operatori economici, consentendone la partecipazione anche nel caso in cui siano sprovvisti della qualificazione necessaria …
Quando si può subappaltare al 100?
Se il relativo importo non supera il 10% del totale dei lavori sono subappaltabili al 100%.
Chi è il committente e l appaltatore?
L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra (committente o appaltante) un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Quando è consentito il subappalto?
L’ANAC con un comunicato stampa ha fornito alcune indicazioni sul tema subappalto e fornito uno scenario post 1° novembre 2021. Pertanto, dal prossimo 1° novembre entra a regime la subappaltabilità integrale del contratto, salvo disposizioni speciali degli atti di gara per parti di opera singolarmente indicate.
Quando una categoria scorporabile e subappaltabile al 100 %?
89, comma 11, 105, comma 5, del codice, e del d.m. 248/2016, non è ammesso l’avvalimento e il subappalto non può superare il 30% dell’importo della singola categoria. Se il relativo importo non supera il 10% del totale dei lavori sono subappaltabili al 100%.
Quali sono le opere scorporabili?
le categorie scorporabili: le categorie di lavori non appartenenti alla prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro (art. 3, comma 1, lett. oo-ter), d.