Sommario
Quali effetti produce la mora del debitore?
Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono: l’obbligo in capo al debitore di risarcire l’eventuale danno; la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.
Quando si verifica la mora?
Si ha mora del debitore (o mora debendi) quando il debitore ritarda senza giustificato motivo l’adempimento dell’obbligazione. Mora significa ritardo. La normativa sulla mora, quindi, disciplina l’ipotesi in cui la prestazione dovuta al creditore venga eseguita in ritardo.
Cosa comporta la mora?
Se dopo la costituzione in mora del debitore, la prestazione diventa impossibile per una causa a lui non imputabile, il debitore ne risponde ugualmente. Deve quindi in ogni caso risarcire il creditore del danno subìto per non avere goduto della cosa come se fosse responsabile di tale impossibilità.
Cosa fare dopo la messa in mora?
con la messa in mora, una volta scaduto il termine relativo all’adempimento, il creditore avrà il diritto di ricorrere alle vie legali; con la diffida, una volta scaduti i termini fissati, si avrà invece il diritto di sciogliere il contratto, condizione che dovrà essere indicata nellla lettera di diffida.
Quando si producono gli effetti della mora del creditore?
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore. Quando l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale.
Quando si ha ai sensi dell’art 1206 cc mora del creditore?
L’articolo 1206 ci dice quando è che si ha mora del creditore: Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere la sua obbligazione.
Quanto dura la messa in mora?
Inoltre, ai fini della validità, l’atto di costituzione in mora deve contenente “ l’intimazione ad adempiere entro un congruo termine” ( che va dai 7 ai 15 giorni), con l’avvertimento che “decorso tale termine si adiranno le vie giudiziarie” per il recupero del credito.
Come difendersi da una messa in mora?
non c’è bisogno di un avvocato: la contestazione può avvenire per iscritto anche con una propria comunicazione purché arrivi anch’essa con una raccomandata a.r. o una pec; la mancata risposta non costituisce una tacita ammissione del debito.