Sommario
Cosa significa promulgazione e in cosa consiste?
Pubblicare e rendere esecutiva una legge, da parte del capo dello stato (v. promulgazione). Con senso più generico: p. un decreto, un editto e sim.; per estens., p.
Cosa si intende per promulgazione di una norma?
La promulgazione è l’atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva della legge.
Chi è che promulga le leggi?
la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Come avviene la promulgazione di una legge?
Secondo l’art 73 della Costituzione, le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione, a meno che le Camere, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ne dichiarino l’urgenza fissando nella legge stessa il limite temporale da rispettare.
Cosa succede se una legge non viene approvata?
La legge viene allora promulgata ed entra in vigore, oltre al caso di cui al punto 1, qualora è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi al referendum. In caso contrario, la legge costituzionale viene annullata e non entrerà in vigore.
A cosa serve il rinvio di una legge?
Il rinvio costituisce un tipico atto presidenziale, con il quale il Capo dello Stato esercita anche una funzione di controllo costituzionale sulla legittimità dell’atto legislativo approvato dalle Camere e sulla regolarità del procedimento seguito.
Perché viene pubblicata una legge?
Finalità della pubblicazione L’esigenza di pubblicazione della norma risponde al requisito di coerenza formale (perché la nuova norma possa avere pieno valore) che si sviluppa anche nella omogenea catalogazione ufficiale delle norme di un ordinamento giuridico.
Cosa succede se non si riesce ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre?
La mancata approvazione del documento in argomento entro il termine fissato dalla legge, comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all’avvenuta approvazione del documento (articolo 11, comma 70 della legge regionale 17/2008).
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