Sommario
Come cambiare contratto collettivo?
La procedura per sostituire il CCNL applicato
- Comunicare il recesso all’Associazione Datoriale (via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno)
- Comunicare il recesso a tutti i firmatari del contratto (via PEC o raccomandata)
- Comunicare la variazione del contratto ai lavoratori (con mezzi idonei)
Come si applica il contratto collettivo?
Il CCNL si applica a tutti i lavoratori senza distinzione di mansioni e/o categoria. Se il datore di lavoro vuole inserire nel contratto individuale di lavoro una o più norme di un altro CCNL, le clausole devono essere rappresentative di un trattamento maggiormente favorevole per il lavoratore.
Quanto durano i contratti collettivi?
tre anni
Il contratto collettivo nazionale di categoria ha una durata di tre anni sia per la parte normativa che per la parte economica.
Come si può scegliere il contratto collettivo?
L’azienda, in base al settore di appartenenza, può scegliere il contratto collettivo da applicare: se, però, non è applicato uno dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è necessario garantire comunque ai lavoratori pari diritti, rispetto a quelli previsti dagli accordi menzionati.
Qual è la vigenza del contratto collettivo?
La vigenza del contratto collettivo, difatti, crea un vero e proprio diritto individuale all’applicazione del suo contenuto in capo al lavoratore: solo alla scadenza, fermi restando i diritti acquisiti, come il livello retributivo raggiunto, si può procedere con la sostituzione del contratto collettivo di riferimento.
Quali sono i contratti collettivi di comparto?
I contratti collettivi di comparto sono stipulati dall’ARAN, per la parte pubblica, e dalle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto interessato una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
Quali materie sono escluse dalla contrattazione collettiva?
Sono, viceversa, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), della L. 421/1992.