Quando si parla di licenziamenti collettivi?
Nel corso di un programma di riorganizzazione o di crisi aziendale se l’impresa non è in grado di assicurare un nuovo impiego ai lavoratori sospesi neppure ricorrendo a misure alternative di ricollocazione può ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo.
Quante tipologie di licenziamento?
Nell’ordinamento italiano sono previste tre diverse forme di licenziamento:
- Il licenziamento per giusta causa;
- Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Cosa prevede la legge sui licenziamenti individuali?
La legge sui licenziamenti individuali (L. n. 604/66) impone in particolare ai fini della validità del licenziamento il requisito della forma scritta, oltre all’obbligo di motivazione di cui in premessa: la comunicazione del licenziamento deve quindi contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
Come si giustifica il licenziamento per riduzione del personale?
Il licenziamento per riduzione del personale è determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Spesso le aziende giustificano i licenziamenti individuali alla fattispecie della giustificato motivo oggettivo.
Quando viene intimato il licenziamento per giusta causa?
Il licenziamento per giusta causa viene intimato dal datore di lavoro «qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto» (art. 2119 c.c., il cosiddetto licenziamento “in tronco”).
Che cosa vuol dire licenziamento collettivo?
Un licenziamento collettivo, nel diritto del lavoro italiano è un licenziamento che coinvolge contestualmente una pluralità di lavoratori e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Quali soggetti sono coinvolti nel procedimento di licenziamento collettivo?
La disciplina dei licenziamenti collettivi Essi, come vedremo meglio oltre, sono infatti subordinati all’esperimento di un procedimento di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali. Anche nella scelta dei lavoratori da licenziare, il datore di lavoro è assoggettato a vincoli ben precisi.