Quali documenti servono per la cittadinanza italiana?
Cittadinanza italiana per residenza
- Marca da bollo da 16 Euro.
- Atto di nascita (tradotto)
- Certificato penale.
- Fotocopia del passaporto o della carta di identità
- Fotocopia del permesso di soggiorno.
- Residenza.
- Autocertificazioni stato di famiglia attuale e penale (condanne e procedimenti aperti)
Cosa serve per il Reddito di cittadinanza 2021?
sei disoccupato o inoccupato; hai un ISEE inferiore a 9.360 euro l’anno; possiedi un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui; il tuo patrimonio mobiliare (finanziario) non supera 6.000 euro.
Quali sono i principi della cittadinanza?
La normativa sulla cittadinanza, la legge 91/1992, individua i principi base, tra i quali: trasmissibilità per discendenza o iure sanguinis; i casi di acquisto per nascita sul territorio itaiano o iure soli; le condizioni per mantenere la doppia cittadinanza; i casi di perdita dello status
Come si può acquistare la cittadinanza italiana?
L a cittadinanza italiana è uno status del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Si può acquistare automaticamente: per nascita : si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
Qual è il reddito minimo per presentare la domanda di cittadinanza italiana?
Qual’è il reddito minimo necessario per presentare la domanda di cittadinanza italiana? Nel caso di domanda di cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art 9 della legge 5 febbraio 1992 n.91 è necessario essere in possesso di un reddito personale o familiare negli ultimi tre anni pari a euro 8.263,31 per il solo richiedente.
Come si può riacquistare la cittadinanza italiana?
La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda. Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n. 91/1992.