Quali caratteristiche ha il contratto di somministrazione di lavoro?
Questo contratto può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato e la sua particolarità consiste nel rapporto trilaterale tra tre soggetti, ossia agenzia per il lavoro (somministratore), utilizzatore (l’impresa presso la quale il lavoratore svolge la propria attività) e lavoratore.
Cosa e lo staff leasing?
Come funziona lo Staff Leasing il lavoratore è assunto da Adecco con un contratto a tempo indeterminato e viene inviato in missione presso l’impresa utilizzatrice. Trattandosi di un contratto a tempo indeterminato non ci sono limiti di durata della missione e per ovvie ragioni non si applicano le regole delle proroghe.
Quali sono le caratteristiche del contratto di somministrazione?
Il contratto di somministrazione di lavoro è un particolare rapporto di lavoro, che si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti: un’agenzia per il lavoro (somministratore); un’impresa, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore);
Quali sono le tutele del contratto di somministrazione?
In virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (art. 300/1970 (art. 36).
Come licenziarsi dallo Staff Leasing?
Quando l’impresa non ha più bisogno del dipendente acquisito con la formula dello Staff Leasing, è necessario comunicare all’agenzia l’intenzione di recedere dal contratto in modo da interrompere il rapporto di lavoro tra azienda utilizzatrice e lavoratore.
Qual è la differenza tra Staff Leasing e somministrazione di lavoro a tempo determinato?
La differenza intercorre dal punto di vista del rapporto commerciale (la somministrazione), che soggiace ai limiti dati dai singoli CCNL in termini di limiti quantitativi, pari al 30%, e di durata massima del contratto, pari a 24 mesi, sempre salvo diverse indicazioni da parte degli specifici CCNL di categoria, come …