Sommario
- 1 Quanto dura il congedo parentale facoltativo?
- 2 Come vedere quanto congedo parentale rimane?
- 3 Come calcolare i giorni residui di congedo parentale?
- 4 Come prolungare il congedo parentale facoltativo?
- 5 Qual è la durata del congedo parentale?
- 6 Qual è il periodo massimo di fruibilità del congedo parentale?
Quanto dura il congedo parentale facoltativo?
Fino all’età di 6 anni del bambino/a, il periodo massimo di assenza è pari a 6 mesi. Fino all’età di 8 anni del bambino/a, il periodo massimo di assenza può arrivare anche fino a 10-11 mesi, ma si dovrà verificare caso per caso le condizioni utili alla richiesta.
Come vedere quanto congedo parentale rimane?
“Prestazioni e servizi” -> “Tutte le prestazioni” -> “Prestazioni a sostegno del reddito” -> “Servizio Desktop Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata” -> “Consultazione domande”. Nella lista delle domande trovate indicati tutti i giorni richiesti.
Cosa si può fare durante il congedo parentale?
Durante il periodo di congedo parentale il genitore deve occuparsi unicamente del figlio e non può svolgere altre attività personali, come ad esempio un secondo lavoro. Questo non vuol dire restare tutte le 24 ore a casa insieme al bambino ma neanche assentarsi metà giornata per svolgere altri compiti.
Quanti mesi toccano di congedo parentale?
Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori per ogni bambino fino al compimento del 12° anno. La somma dei giorni di permesso usufruiti dal padre e dalla madre, però, non può essere superiore a 10 mesi, che possono salire ad 11 qualora il padre usufruisca di almeno 3 mesi di permesso.
Come calcolare i giorni residui di congedo parentale?
a. per i periodi di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari a un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente a eventuali ulteriori periodi; b.
Come prolungare il congedo parentale facoltativo?
tutti e cinque mesi dopo il parto, previa presentazione di un certificato medico del proprio ginecologo che attesti il buono stato di salute di mamma e nascituro tale da permetterle di lavorare fino al momento del parto.
Come è retribuito il congedo parentale?
I primi 30 giorni di congedo parentale sono interamente retribuiti (100%) se fruiti entro i 12 anni del bambino. I restanti periodi sono così dilazionati: 5 mesi con indennità al 30%, indipendentemente dal reddito individuale del richiedente, fino al sesto anno di vita del bambino (compreso il giorno del 6° compleanno)
Quando si può usufruire del congedo parentale?
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Qual è la durata del congedo parentale?
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto in quanto disoccupato o perché appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati. Durata del congedo. La durata complessiva del congedo parentale non deve superare i dieci mesi. Precisamente:
Qual è il periodo massimo di fruibilità del congedo parentale?
Il decreto quindi prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni di età. Ovviamente sempre per 6 mesi per la mamma e 6 o 7 mesi del padre per un totale di 10 o 11 mesi per entrambi i genitori. Congedo parentale a ore.
Chi può usufruire del congedo parentale?
Anche le lavoratrici autonome hanno diritto ad usufruire di un periodo di congedo parentale di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, a condizione che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.
Qual è il diritto al congedo?
Il diritto al congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Negli stessi giorni, tuttavia, l’altro genitore non può fruire dei (tre) giorni di permesso (Legge 104) né del congedo parentale frazionato (tre anni fino al compimento dell’ottavo anno di età).