Sommario
Quanti tipi di divorzio ci sono in Italia?
Queste tempistiche sono state notevolmente ridotte dalla riforma del cosiddetto “divorzio breve” che ha modificato il precedente termine di tre anni. Come detto esistono due tipologie di divorzio: consensuale (o, meglio, su domanda congiunta di entrambi i coniugi) o giudiziale.
Quali sono i tipi di divorzio?
I tipi di divorzio in Italia previsti dalla legge sono: il divorzio congiunto, che prevede l’accordo dei coniugi sulle condizioni riguardanti la fine del matrimonio; il divorzio giudiziale, che avviene quando non c’è accordo tra i coniugi, oppure quando uno dei due coniugi si oppone o è irreperibile.
Come ottenere il divorzio breve?
Divorzio breve: come ottenerlo consensualmente, in tribunale, con la negoziazione assistita e davanti all’ufficiale dello stato civile. Nel 2015 una nuova legge [1] ha rivisto i termini per ottenere il divorzio. Scopo della riforma è di accelerare i tempi affinché due coniugi possano separarsi e, poi, divorziare, in un’ottica anche di economia
Cosa è il divorzio giudiziale?
Il divorzio giudiziale è una tipologia di scioglimento del matrimonio che prevede tempi variabili a seconda della conflittualità tra i coniugi e delle prove che sono chieste dal Giudice. La procedura è introdotta con un ricorso da depositare in Tribunale con l’assistenza obbligatoria di un Avvocato.
Come si svolge la procedura di divorzio congiunto?
Per la procedura di divorzio congiunto è sufficiente lo svolgimento di una sola udienza. La Legge richiede che i coniugi compaiano personalmente in Tribunale per essere ascoltati. Nel colloquio si verifica che la comunione spirituale e materiale non possa essere più mantenuta o ricostituita.
Quando può essere avviata la procedura di divorzio in Italia?
La procedura di divorzio in Italia può essere avviata in sei casi distinti: Dopo 3 anni dall’omologa della separazione consensuale. Dopo 3 anni dalla sentenza definitiva di separazione giudiziale (con sentenza definitiva si intende che la sentenza è passata in giudicato, cioè non è più impugnabile). Se l’altro coniuge è stato condannato con