Sommario
Quali sono gli effetti dell’espulsione?
Gli effetti dell’espulsione comportano il divieto di reingresso nel territorio per un periodo di cinque anni (art. 13, comma 14). Tale termine può essere ridotto ad un minimo di tre anni sulla base di motivi legittimi addotti dall’interessato e tenuto conto della complessiva condotta da lui tenuta sul territorio dello Stato.
Come si distingue l’espulsione amministrativa?
L’espulsione amministrativa a sua volta si distingue in ministeriale e prefettizia. L’espulsione ministeriale è di competenza del Ministero dell’Interno e può avvenire per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo.
Come veniva eseguito il decreto di espulsione?
Il decreto di espulsione, infatti, veniva sempre eseguito dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e tale accompagnamento coattivo doveva avvenire con immediatezza: ciò salvo alcuni casi in cui era prevista l’espulsione mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni.
Quando è ammessa un provvedimento di espulsione?
Avverso questo tipo di provvedimento di espulsione è ammessa impugnazione, nel termine di sessanta giorni, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
Qual è l’espulsione amministrativa?
L’espulsione amministrativa può essere di due tipi: ministeriale o prefettizia. Nel caso dell’espulsione ministeriale, il Ministro dell’interno può decidere l’espulsione dello straniero per “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” o per “motivi di prevenzione del terrorismo”.
Quali sono i decreti di espulsione?
Decreti di espulsione. I decreti di espulsione sono provvedimenti con cui lo Stato italiano dispone l’allontanamento dal suo territorio dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi che non hanno titolo per soggiornarvi.
Quando va presentato il ricorso contro il decreto di espulsione prefettizia?
Il ricorso contro il decreto di espulsione prefettizia (tipologia a) va presentato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dal momento in cui è stato notificato il provvedimento (entro 60 giorni se lo straniero risiede all’estero), dinanzi al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione.