Sommario
Quale è il primo atto di esecuzione?
Nell’espropriazione forzata il primo atto è il pignoramento (art. 491); nell’esecuzione per consegna il primo atto è l’accesso del-l’Ufficiale giudiziario (art. 606); nell’esecuzione per rilascio il pri¬mo atto è la notifica dell’avviso da parte dell’Ufficiale giudiziario (art.
Cosa arriva dopo il decreto ingiuntivo?
Una volta ottenuta la formula esecutiva, il creditore deve notificare al debitore un ulteriore ed ultimo atto, l’atto di precetto: si tratta di un avviso a pagare entro massimo 10 giorni, con avvertimento che, in difetto, si procederà in via esecutiva.
Come inizia l espropriazione forzata?
L’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento (art. 491 cpc). L’atto è compiuto dall’ufficiale giudiziario su istanza del creditore e previa esibizione del titolo esecutivo del precetto ritualmente notificati.
Come notificare il pignoramento dello stipendio?
Pignoramento dello stipendio: notifica al datore di lavoro. Quando la notifica del pignoramento dello stipendio avviene direttamente al datore di lavoro del debitore questi deve come prima cosa comunicare al creditore un rendiconto della situazione economica del suo dipendente.
Come avviene il pignoramento della retribuzione?
Il pignoramento della retribuzione può avvenire in due modi differenti: o in busta paga, se la notifica del pignoramento perviene al datore di lavoro, oppure direttamente sullo stipendio accreditato in banca. La modalità di pignoramento è indicata nell’atto di notifica,
Come pignorare uno stipendio già pignorato?
E’ possibile pignorare uno stipendio già pignorato: in questo caso si parla di pluralità di pignoramenti presso terzi, quando appunto il pignoramento dello stipendio avviene da parte di più creditori. La situazione é regolamentata diversamente a seconda che i due debiti derivino dalla stessa causa o da cause diverse.
Quando il pignoramento avviene in banca?
Quando il pignoramento avviene presso l’istituto di credito (banca o posta) e quindi ha ad oggetto il conto corrente intestato al debitore: per le somme che si trovano già depositate in banca alla data del pignoramento, il creditore non può più pignorare il 100% del saldo, ma solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale [1].