Sommario
Cosa vuol dire processo sospeso?
La sospensione del processo (art. 295 c.p.c.), si rende necessaria ed è disposta dal giudice quando lui o un altro giudice debbano prima risolvere una controversia al fine di decidere della causa. In questi casi il giudice può stabilire che il processo resti sospeso per una volta e per massimo tre mesi.
Che cosa vuol dire sospensione del giudizio?
La sospensione del giudizio o epoché (traslitterazione del greco antico “ἐποχή” ossia “sospensione”) è l’astensione da un determinato giudizio o valutazione, qualora non risultino disponibili sufficienti elementi per formulare il giudizio stesso.
Come si può accogliere la richiesta di sospensione?
Il giudice può accogliere la richiesta di sospensione condizionandola al versamento di una cauzione. L’imposizione di una cauzione ha la funzione di garantire l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal creditore procedente a causa dell’arresto dell’esecuzione.
Quando viene concessa la sospensione?
All’istanza di sospensione viene quindi dedicata un’apposita udienza, a seguito della quale sarà fissata l’udienza di trattazione vera e propria del ricorso. La sospensione, ove concessa, può essere totale o parziale e in alcuni casi essa è subordinata alla prestazione di idonea garanzia (cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa).
Come chiedere la sospensione della sentenza impugnata?
L’appellante ha la facoltà di chiedere, con l’atto di appello, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. A tal fine deve formulare una espressa richiesta nell’atto di citazione, a pena di decadenza. Ciò significa che detta richiesta non può essere presentata in un momento successivo (per es., alla prima udienza).
Come può essere disposta la sospensione della procedura esecutiva?
La sospensione della procedura esecutiva può essere disposta anche da un giudice diverso dal giudice dell’esecuzione, estraneo alla procedura esecutiva, nei giudizi di: – impugnazione (vedi per esempio l’appello); – opposizione a decreto ingiuntivo; – opposizione dopo la convalida.