Sommario
Cosa sono le memorie in un processo civile?
Memorie (d. proc. civ.) Atti processuali mediante i quali le parti illustrano per iscritto la propria posizione sui punti di fatto e di diritto oggetto della controversia.
Cosa succede dopo la comparsa di risposta?
Nel caso in cui il convenuto sollevi con la comparsa di risposta una domanda ricovenzionale, per l’attore il termine ultimo per contestarla è la prima memoria, pena l’applicazione del principio di non contestazione ex.
Cosa contiene l’atto di citazione?
Il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.
Quali sono i termini previsti dall’art 183 cpc per il deposito di memorie?
trenta giorni, per il deposito della prima memoria. ulteriori trenta giorni, per il deposito della seconda memoria. ulteriori venti giorni, per il deposito della terza memoria.
Quando si presentano le memorie?
Dispositivo dell’art. 378 Codice di procedura civile. Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell’udienza [disp.
Da quando decorrono i termini del 183?
Se il giudice concede i termini del 183 all’udienza del 15 aprile, la prima memoria va depositata entro il 15 maggio, la seconda memoria va presentata entro il 14 giugno e l’ultima entro il 4 luglio.
Da quando decorrono i termini?
I termini, salvo che non si tratti di termini ad ore, decorrono sempre da un determinato giorno nel quale è stato compiuto un determinato atto che ne determina la decorrenza ( per es. deposito di sentenza, notificazione di un atto , comunicazione di un provvedimento).
Quando si presentano le memorie difensive?
Le memorie difensive possono essere depositate in qualunque stato del procedimento penale, a partire dalle indagini preliminari fino ai gradi di giudizio successivi al primo. Le memorie difensive sono diverse dalle memorie del processo civile, e non sono da confondere.