Sommario
Cosa fare se qualcuno a cui abbiamo inviato delle nostre immagini riservate le ha diffuse?
La persona la cui foto sia stata diffusa senza consenso ha innanzitutto premura che la divulgazione sia fermata. Come fare? Ebbene, se si tratta di pubblicazione della foto senza consenso, allora bisognerà diffidare non solo chi l’ha inviata, ma anche contattare la piattaforma che consente la pubblicazione.
Che cosa succede a chi pubblica video senza permesso?
“Chi fa uscire quel video dall’ambito del pubblico del diretto interessato commette il reato”. Pubblicare foto o video compromettenti senza il consenso dell’interessato costituisce, infatti, reato di diffamazione aggravata, punibile con pene fino a tre anni di carcere.
Dove è vietato fotografare?
Vediamo ora cosa è vietato da fotografare.
- Aeroporti militari.
- Persone in strada.
- Bambini di altre persone.
- Eventi pubblici.
- Stazioni e aereporti.
- Siti militari.
- Cartelli con divieto di fotografare.
- Edifici dall’esterno.
Chi non ama farsi fotografare?
La paura di farsi fotografare potrebbe essere associata alla scoptofobia, cioè alla fobia di essere visti, osservati e fissati da altre persone. Chi non si piace abbastanza quando si guarda allo specchio potrebbe provare la medesima reazione rivedendosi in fotografia.
Cosa rischia chi effettua la diffusione di immagini non autorizzate?
Dunque, chi pubblica sul proprio o sull’altrui profilo Facebook la foto di un soggetto senza averne prima l’autorizzazione commette un reato. La legge sulla privacy, infatti, punisce con la reclusione fino a tre anni chi esegue un illecito trattamento di dati personali tramite internet.
Come dimostrare la violazione di domicilio?
Il reato di violazione di domicilio è procedibile a querela della persona offesa: la querela può essere presentata dalla vittima presso gli uffici delle Forze dell’ordine – ovvero polizia, carabinieri, polizia giudiziaria – sia in forma scritta sia in forma orale.
Quando scatta la violazione di domicilio?
La violazione di domicilio è un reato previsto dal Codice penale per «chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno» [1].