Sommario
Come avviene con la chiusura del fallimento?
Con la chiusura del fallimento cessano dalle funzioni gli organi fallimentari, ed il debitore è reintegrato nei suoi diritti patrimoniali; i creditori riacquistano tutti i loro diritti nei confronti del debitore per ottenere l’eventuale parte dei propri crediti non soddisfatti per intero, salvi gli effetti dell’eventuale esdebitazione del fallito.
Quali sono le fasi della procedura fallimentare?
La procedura fallimentare si svolge attraverso fasi distinte e successive, coordinate al raggiungimento del medesimo fine. Tali fasi, in ordine progressivo, sono le seguenti: — la conservazione e l’amministrazione del patrimonio del fallito;
Come si verifica la consistenza del fallimento?
Accertato il passivo, si verifica la consistenza dello stato attivo del fallimento, costituito da tutti i beni del fallito e da quei beni che, per effetto della revocatoria, sono ritornati, ai soli fini della procedura fallimentare, nel suo patrimonio.
Come è chiamato il fallimento?
In vista delle recenti riforme in tale settore del diritto, oggi “ il fallimento ” di è chiamato in termini giuridici come “ liquidazione giudiziale ”. Per semplificare, useremo il termine più conosciuto, “fallimento”.
Come si apre il processo di dichiarazione di fallimento?
Il processo volto alla dichiarazione di fallimento si apre con ricorso davanti al tribunale competente: quello dove ha sede principale l’impresa (articolo 9 della legge fallimentare). La legge fallimentare tuttavia è stata riformata lo scorso anno ad opera del decreto legislativo n. 14/2019, non ancora entrato in vigore.
Come avviene la procedura fallimentare?
La procedura fallimentare, infatti, apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, pertanto, ogni credito, anche munito di diritto di prelazione, “nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge” (art. 52 L.F.).
Come si dichiara la riapertura del fallimento?
La riapertura del fallimento. L’art. 121 L.F. limita la possibilità di dichiarare la riapertura del fallimento solo alle ipotesi seguenti (numeri 3 e 4 dell’art. 118 L.F.): 1) chiusura per ripartizione finale dell’attivo senza integrale soddisfazione dei creditori ammessi; 2) chiusura per mancanza di attivo.