In che modo è punito il soggetto obbligato che effettua una singola violazione in materia di acquisizione di dati e informazioni necessari all adeguata verifica della clientela?
I destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell’UIF che omettono di fornire all’UIF le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Che modo è punito il soggetto obbligato che falsifica i dati e le informazioni relative alla propria clientela raccolte in fase di adeguata verifica?
c) Del cliente che, obbligato a fornire dati e informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, salvo che il fatto costituisca reato più grave (reclusione da tre mesi ad 1 anno e multa da 1.500 euro a 10mila euro);
In che modo è punito il soggetto obbligato che falsifica i dati?
Attualmente la violazione delle norme sulla registrazione dei dati è un delitto, punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55, commi 4 e 7). Attualmente è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, ma è premessa la clausola “Salvo che il fatto costituisca reato” (art. 57, comma 4).
A quale sanzione amministrativa e soggetto chi non adempie agli obblighi di adeguata verifica?
56) – La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria: pari a € 2.000 in caso di violazioni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e sul titolare effettivo, sull’esecutore; da € 2.500 a € 50.000 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
Quale è la sanzione per la violazione del divieto di comunicazione?
Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell’esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie.