Sommario
Cosa significa aderire alla mediazione?
Aderire al procedimento di Mediazione significa dimostrare di essere persone responsabili, che cercano innanzi tutto di trovare personalmente una soluzione ai propri problemi prima di ricorrere al potere statale.
Chi sottoscrive l’accordo di mediazione?
L’accordo viene raggiunto grazie all’attività del mediatore svolta in seno a un procedimento di mediazione, tuttavia non è redatto dal mediatore, ma dalle parti o dai professionisti da esse incaricati. L’accordo viene sottoscritto dalle parti che sono le uniche destinatarie degli effetti in esso contenuti.
Chi firma la mediazione?
Forma. Scritta; è un documento redatto dalle parti o dai loro consulenti; deve essere sottoscritto dalle parti ed eventualmente anche dai loro consulenti. Non è prevista la firma del mediatore anche se non è vietata.
Chi accede alla mediazione?
«1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
Qual è la durata della mediazione?
Durata della mediazione. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (art. 6, comma 1). Tale termine non è soggetto a sospensione feriale (art. 6, comma 2) e non si computa ai fini della ragionevole durata del processo di cui all’art. 2, L. 89/2001 (art. 7).
Cosa è la mediazione civile e commerciale?
La mediazione civile e commerciale (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) è l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Cosa è la mediazione delegata?
mediazione delegata (o demandata): ipotesi in cui le parti, nell’ambito di un processo, sono inviate dal giudice a tentare il procedimento di mediazione; anche in questo la mediazione è
Quali sono le controversie vertenti nella mediazione obbligatoria?
Pertanto, salvo ulteriori interventi normativi, le controversie vertenti nelle materie elencate nell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, a decorrere dal 21 settembre 2017 non risulteranno più assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria.