Sommario
Cosa dice il regolamento REACH?
Il regolamento REACH, costituito da 141 articoli e 17 allegati tecnici, prevede: la valutazione dei test proposti dalle imprese per le sostanze prodotte o importate nella U.E. l’adozione di restrizioni di portata generale per alcune categorie di sostanze, allo scopo di tutelare la salute umana e proteggere l’ambiente.
Chi è soggetto al regolamento REACH?
Sono coinvolti negli obblighi REACH i produttori e importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, gli utilizzatori a valle di sostanze nonché produttori e importatori di articoli che operano nello Spazio Economico Europeo, SEE (Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Come si classifica il rischio chimico?
Rischio chimico
- gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta declinati in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
- gli agenti con proprietà tossicologiche, ulteriormente distinti a loro volta in sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, teratogene e cancerogene.
Quali sono gli agenti chimici?
A motivo di questa diffusione si è reso da tempo necessario un sistema univoco di classificazione degli agenti chimici, che prevede una prima macro-distinzione in due classi: gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta declinati in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
Quali sono le caratteristiche del Rischio chimico?
La presenza del Rischio Chimico e le caratteristiche sopra descritte della valutazione all’interno del luogo di lavoro, prevedono l’obbligo della nomina, da parte del datore di lavoro, del Medico Competente che ha il compito di elaborare il protocollo di sorveglianza sanitaria studiato sulle mansioni caratterizzate dall’esposizione.
Quali sono le normative europee di riferimento per il rischio chimico?
Come già accennato in precedenza le normative europee di riferimento che hanno introdotto importanti novità nell’intero panorama del Rischio Chimico a livello internazionale, sono: il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH, Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals)