Sommario
Come si calcola il periodo di prova?
6915, della Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, viene deciso che il periodo di prova deve essere computato sulla scorta dei giorni effettivamente lavorati e non sui giorni di calendario, specie se le assenze del lavoratore (in prova) sono dovute per malattia.
Cosa succede alla fine del periodo di prova?
Licenziamento durante il periodo di prova Il principale effetto determinato dall’apposizione del periodo di prova è che, durante tale periodo, entrambe le parti sono libere di recedere dal rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso né di motivazione del recesso.
Cosa si intende per giorni di lavoro effettivo?
94/2015, l’INPS ha specificato che “Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS – con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi – col codice “S”.
Quali assenze interrompono il periodo di prova?
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
Come si comunica il mancato superamento del periodo di prova?
Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, va comunicato rispettando determinate forme e regole (lettera scritta, tempi di consegna, etc.), sancite prima di tutto nell’art. 2096 c.c. e poi nel CCNL.
Quando il periodo di prova è nullo?
Nullità del patto di prova Ancora, è nullo il patto di prova che preveda la propria estensione per un periodo superiore a quelli previsti dal Ccnl di riferimento o al quale vengano applicate condizioni di carattere tempo- rale che non siano state approvate da entrambe le parti coinvolte.
Cosa è il periodo di prova?
Il periodo o patto di prova è una condizione che può essere apposta al contratto di lavoro con la quale si subordina il carattere definitivo dell’assunzione al compimento di un periodo di prova.