Sommario
Quante ferie contratto terziario?
Le ferie nel contratto CCNL commercio e terziario sono pari a 26 giorni retribuiti all’anno, anche in caso di part-time. Ai lavoratori spetta la normale retribuzione ed un godimento delle ferie di almeno due settimane consecutive nell’anno di maturazione.
Quanti giorni di malattia sono nel commercio?
CCNL Commercio: assenze dal lavoro Per gli eventi di malattia: Indennità a carico INPS al 50% dal 4º al 20º giorno e pari al 66,66% dal 21º al 180º giorno; Integrazione dell’indennità INPS da parte dell’azienda pari al 100% per i primi tre giorni, al 75% dal 4º al 20º giorno e al 100% dal 21º in poi.
Quando scade il CCNL?
Il CCNL ha durata quadriennale (Decorrenza: 1° aprile 2015 – Scadenza: 31 dicembre 2019) ma, come già anticipato, il contratto riporta una cosiddetta clausola “di ultrattività”, in grado di garantire la continuità delle attività cessate fino alla nuova proroga.
Quando si rinnova il CCNL commercio?
Nel 2022 si attende il rinnovo anche del contratto commercio, con aumenti di stipendi e novità welfare, mentre ccnl metalmeccanici e ccnl agricoltura sono già stati rinnovati con novità pronte per il 2022.
Quante ore di ferie al mese si maturano?
Il numero di ferie che il dipendente matura in ciascun mese di rapporto è pari al totale annuo diviso per 12. In questi casi si parla di “rateo mensile” di ferie. Per coloro che hanno potenzialmente diritto ad 173 ore annue totali di ferie, il rateo mensile sarà pari a 173 / 12 = 14,42 ore.
Come funziona la malattia nel contratto del commercio?
100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza); 75% (settacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Quanti rinnovi di contratto a tempo determinato si possono fare?
81, dispone che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.