Sommario
Chi emana le ordinanze?
Il giudice può emanare ordinanze nell’ambito del processo civile, penale, costituzionale o amministrativo; si tratta, quindi, di provvedimenti giurisdizionali. Di norma devono essere brevemente motivate e possono essere successivamente modificate o revocate dal giudice che le ha emanate.
Chi emana le ordinanze contingibili ed urgenti?
I riferimenti normativi alle ordinanze contingibili e urgenti sono previsti dagli artt. 50 e 54 del D. 267 prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Cosa è l’ordinanza del Sindaco?
E’ un provvedimento motivato contingibile ed urgente che può essere emanato dal Sindaco al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
Come si può emanare un’ordinanza?
Il giudice può emanare ordinanze nell’ambito del processo civile, penale, costituzionale o amministrativo; si tratta, quindi, di provvedimenti giurisdizionali. Normalmente sono volte a regolare lo svolgimento del processo e non hanno valenza decisoria, ma ci sono eccezioni (si pensi all’ordinanza di convalida di sfratto).
Quando vengono emanate le ordinanze federali?
Normalmente le ordinanze federali vengono emanate dal Consiglio federale, se autorizzato dalla Costituzione o dalla legge (art. 182 della Costituzione); eccezionalmente possono essere emanate dal Parlamento (art. 163 della Costituzione).
Come può essere pronunciata l’ordinanza?
L’Ordinanza non può pregiudicare la decisione della causa. È revocabile e modificabile dal giudice che l’ha pronunciata ed è soggetta al controllo del collegio in sede di decisione della causa (se di sua competenza). L’Ordinanza può essere pronunciata in udienza e fuori udienza:
Cosa sono le ordinanze amministrative?
Le ordinanze amministrative sono emanate da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo. Si tratta, quindi, di provvedimenti amministrativi che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare).