Sommario
Cosa vuol dire l’ingiunzione?
L’ingiunzione è un atto interruttivo della prescrizione: ciò vuol dire che una volta notificata, ricomincia a decorrere il termine di prescrizione del credito ad essa sotteso.
Come si riceve l’ingiunzione di pagamento?
L’ ingiunzione di pagamento è detta anche decreto ingiuntivo e si riceve nel momento in cui un debitore è in ritardo con il pagamento di una somma di denaro oppure, diversamente, con la consegna di un bene mobile.
Qual è l’ingiunzione fiscale?
L’ingiunzione fiscale è un atto esecutivo per la riscossione coattiva dei tributi o di sanzioni amministrative. La riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale può essere esercitata in proprio dall’ente locale oppure affidata in concessione a società (diverse da Equitalia) che operano in ambito territoriale.
Quando deve essere notificata l’ingiunzione fiscale?
Come per tutti i tributi locali, l’ingiunzione fiscale, per insufficiente o omesso versamento dell’imposta di pubblicità accertata, deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
Qual è l’ingiunzione di pagamento?
L’ ingiunzione di pagamento, nota anche come decreto ingiuntivo, è un provvedimento stabilito dal giudice, su richiesta del creditore, mediante il quale il debitore viene sollecitato a saldare il proprio onere entro una scadenza predisposta. Deve essere consegnata allo stesso debitore per mezzo di un ufficiale giudiziario del tribunale, di un
Come si applica l’ingiunzione fiscale?
L’ingiunzione fiscale, a differenza della cartella di pagamento, non deve essere preceduta dall’iscrizione a ruolo delle somme intimate [1]. Si applicano tuttavia alcune disposizioni proprie del procedimento di riscossione mediante ruolo (per esempio con riguardo alle regole di notifica).
Quali sono i termini dell’opposizione ingiunzione fiscale?
Opposizione ingiunzione fiscale: termini. Il termine entro il quale occorre agire per contestare l’ingiunzione fiscale decorre dalla data di notifica della stessa ed è di: 60 giorni se l’ingiunzione ha ad oggetto crediti tributari (per esempio Imu e Tasi); in questo caso l’opposizione si introduce con ricorso alla Commissione tributaria competente;