Sommario
Cosa è il processo contumaciale?
Il processo contumaciale, disciplinato nel capo V del titolo I, libro II del codice di procedura civile, agli artt. 290-294, è regolato da norme ad hoc finalizzate a mantenere una posizione di uguaglianza delle parti ed è caratterizzato da un’attuazione meramente formale del contraddittorio. La dichiarazione di contumacia
Cosa comporta la contumacia?
La contumacia non introduce deroghe al principio dell’onere della prova, non solleva cioè l’attore dall’onere probatorio, né possono ritenersi incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall’attore. In altre parole, la contumacia non comporta la tacita ammissione (per non contestazione) dei fatti indicati dall’attore.
Come dichiarare la contumacia del convenuto?
Se non ci sono vizi dell’atto o della sua notifica, il giudice dichiara con ordinanza la contumacia del convenuto alla prima udienza di trattazione. Tale dichiarazione è revocabile se il convenuto si costituisce successivamente in giudizio.
Chi ha il diritto di restare contumace?
Ciascun soggetto ha il diritto di restare contumace e di costituirsi successivamente, in qualunque fase del giudizio, anche in sede di comparsa conclusionale [1] nonché, per la prima volta, anche in appello. Il contumace quindi può fare appello, ma non può presentare domande nuove, ossia questioni non analizzate già in primo grado.
Come si applica la nullità delle sentenze?
La nullità delle sentenze (1) soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione (2). Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice (3) .
Quando si parla di sentenzapassata in giudicato o irrevocabile?
Quando si parla di una sentenza «passata in giudicato» o irrevocabile si intende una sentenza contro la quale sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione o quando non sono più proponibili per il decorso dei termini. Ricordiamo che i termini per impugnare la sentenza sono: 30 giorni per l’Appello; 60 giorni per il ricorso in Cassazione.