Sommario
Chi fa ricorso?
Possono ricorrere gl’individui e le persone giuridiche, che abbiano interesse alla modificazione o all’annullamento dell’atto amministrativo e che possiedano la capacità di agire. Le persone giuridiche devono deliberare e presentare il ricorso a mezzo degli organi rispettivamente competenti.
Come si effettuano i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi?
Il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l’atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall’ultima notifica il ricorso va depositato al TAR.
Quando si fa il ricorso amministrativo?
– Termine per il ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. – Decisione: il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto e si può fare ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica o giurisdizionale al TAR.
Come posso contestare i motivi posti alla base del ricorso?
Per contestare i motivi posti alla base del ricorso, le altre parti possono presentare un controricorso. Ciò accade, ad esempio, se la sentenza impugnata con il ricorso per Cassazione aveva deciso la questione in maniera favorevole ad un’altra parte del giudizio.
Qual è il ricorso per cassazione?
Il ricorso per Cassazione è uno strumento che consente di impugnare una sentenza, contestando l’interpretazione delle norme giuridiche da parte del giudice e, di conseguenza, la loro applicazione al caso concreto.
Quando è proposto il ricorso in appello?
Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale) nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro 30 giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.
Qual è il ricorso tributario?
1. IL RICORSO TRIBUTARIO . Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale.