Da quando esiste il certificato di proprietà auto?
Fino al 1994 il foglio complementare auto era il documento che attestava il possesso di un dato veicolo da parte di una persona e ne riportava tutte le informazioni principali. Dal 1994 è stato sostituito dal certificato di proprietà e pertanto è presente soltanto sulle vetture con più di venti anni di età.
Dove trovo il certificato di proprietà digitale?
3) Tramite la funzione “consulta il certificato di proprietà digitale” nell’apposita sezione (https://iservizi.aci.it/consultacdpd/ ) del sito www.aci.it, si accede al documento.
Come recuperare un Cdp digitale?
Rivolgiti a qualsiasi ufficio territoriale dell’ACI (Automobil Club d’Italia) per ottenere un duplicato del certificato di proprietà. Paga quanto richiesto e ritira il certificato di proprietà, che ti verrà fornito non in formato cartaceo ma digitale.
Quando si acquista un’auto usata?
Quando si acquista un’auto usata è necessario autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita ed entro sessanta giorni da questo passaggio si deve registrare il passaggio di proprietà all’unità territoriale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Qual è l’atto di vendita dell’auto?
In aggiunta, l’atto di vendita dell’auto serve a garantire la certezza della data in cui è avvenuta la vendita, elemento necessario per stabilire la proprietà dell’auto in ogni dato momento. La data, e la sua certificazione, è richiesta quando si effettua il passaggio di proprietà .
Come si rilascia il certificato di proprietà auto usata?
Certificato di proprietà auto usata. Quando si acquista un’auto usata è necessario autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita ed entro sessanta giorni da questo passaggio si deve registrare il passaggio di proprietà all’unità territoriale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Dopo questa operazione verrà rilasciato il cdl
Come avviene la cessione di autovetture usate?
Rivendita di autovetture usate. In via preliminare, si osserva che le cessioni di veicoli usati da parte del rivenditore, soggetto passivo IVA in Italia, possono essere assoggettate al regime del margine ai sensi degli artt. 36 e ss. del DL 41/95, a condizione che siano verificati i presupposti oggettivi e soggettivi.