Sommario
Cosa si intende per Pia?
La Pia, acronimo di Privacy Impact Analysis, è la Valutazione dell’impatto sulla protezione dati, ed è definita dall’art. 35 del nuovo Regolamento sulla privacy. La PIA deve essere svolta dal Titolare del Trattamento dei dati con il supporto del Responsabile della Protezione Dati (DPO) ove presente.
Chi effettua la pia?
Il PIA, cioè la Valutazione dell’Impatto sulla Privacy, è un tipo di valutazione di impatto condotta da un’organizzazione (in genere, un’agenzia governativa o una società con accesso a una grande quantità di dati sensibili relativi a cittadini che utilizzano i loro servizi).
Quando il titolare del trattamento effettua la valutazione di impatto?
È necessaria una valutazione d’impatto almeno nei tre casi seguenti: una valutazione sistematica ed esaustiva degli aspetti personali di una persona, compresa la profilazione; il trattamento di dati sensibili su vasta scala; il monitoraggio sistematico e su vasta scala degli spazi pubblici.
Quando si compila il pia?
La redazione dei modelli del Piano di Integrazione degli apprendimenti e del Piano di Apprendimento individualizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, è avvenuta, lo si ricorderà, entro la fine del mese di maggio del precedente anno scolastico.
Quando compilare il pia?
Mentre il PAI è allegato al documento di valutazione dell’alunno, il PIA e la relativa organizzazione per il suo svolgimento (tempi e modalità) dovrebbero essere, in teoria, comunicati dall’istituzione scolastica alle famiglie, entro l’inizio del mese di settembre, per un avvio regolare dei lavori.
Quando effettuare DPIA?
In generale la DPIA è necessaria quando il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona e più in particolare quando: il trattamento dei dati avviene in modo automatizzato. vengono effettuati trattamenti valutativi come la profilazione.
Cosa è una DPIA art 35 GDPR?
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali. L’art. 35 del GDPR al n.
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