Sommario
Perché il singolo socio non può impugnare le delibere assembleari annullabili?
Il termine per impugnare una delibera assembleare annullabile è di 90 giorni e l’impugnazione può essere avanzata “dai soci che non vi hanno consentito“, ovvero coloro che si sono apposti alla decisione sociale, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, solo se presente.
Quali sono le cause di recesso da una Spa?
Le cause di recesso del socio nelle spa, possono essere cosi distinte:
- Modifica dell’oggetto sociale, se la deliberazione assembleare consente un cambiamento significativo dell’attività svolta;
- Trasformazione della società;
- Trasferimento della società all’estero;
- Revoca dello stato di liquidazione;
Quando il socio di Spa può liberamente recedere?
2437 prevede che se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il socio ha sempre diritto di recedere, con il preavviso di almeno 180 giorni (lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno).
Chi può impugnare le delibere annullabili oltre agli amministratori è il collegio sindacale?
Chi può impugnare I soggetti legittimati all’impugnazione sono: gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il collegio sindacale; i soci assenti, dissenzienti o astenuti.
Qual è la modifica dello statuto nelle società per azioni?
Costituisce modifica dello statuto nelle società per azioni ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale (atto costitutivo, statuto), consistente sia nella modifica delle clausole già esistenti sia nell’inserimento di nuove. Nelle società per azioni, il cambiamento degli azionisti non costituiscono modifiche dello statuto.
Come avviene la modifica dello Statuto di un’associazione?
La modifica dello statuto di un’associazione è configurabile come un’operazione estranea alla normale gestione, per questo deve essere effettuata in sede di convocazione di assemblea straordinaria, con particolari modalità e maggioranze. 2 agosto 2020.
Come modificare l’atto costitutivo?
L’ art. 21 del codice civile riporta il seguente assunto “ per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ”.