Sommario
Cosa succede se non prendo le ferie?
Le ferie residue non si perdono, quindi restano ancora a disposizione del dipendente. Le ferie non godute spettano ancora al lavoratore che pur non avendole smaltite potrà ottenere un’indennità sostitutiva con la cessazione del rapporto di lavoro.
Perché non si può rinunciare alle ferie?
Non è lecito né legittimo incentivare il lavoratore a rinunciare alle ferie neppure mediante il riconoscimento di un indennizzo economico. 36 della Costituzione per cui “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. …
Come rinunciare alle ferie?
Come abbiamo anticipato, non si può rinunciare alle ferie. Il periodo di ferie deve essere sempre fruito e retribuito. Le ferie non godute rientranti nel periodo minimo di 4 settimane non possono essere sostituite dall’«indennità sostitutiva di ferie non godute».
Quando vengono pagate le ferie?
Ferie non godute: quando vengono pagate. Le ferie maturate dal lavoratore possono essere retribuite dal datore di lavoro nel corso dell’anno stesso, ma solo ad una condizione, ovvero quella che siano maturate nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro.
Come si possono fruire le ferie di dipendente?
se il dipendente matura 4 settimane di ferie ogni anno questo deve fruire in maniera continuativa di almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione, mentre le altre 2 si possono godere in maniera frazionata entro i 18 mesi dall’anno di maturazione. Scaduto questo termine le ferie non godute non possono essere fruite né monetizzate.
Cosa sono le ferie non godute?
Ferie non godute: cosa sono e come si pagano. Ferie non godute: cos’è l’indennità sostitutiva per ferie non godute e quando può essere richiesta dal lavoratore. Le ferie rappresentano un diritto inviolabile del lavoratore, a cui non si può rinunciare neanche dietro pagamento.
Quanto dura la retribuzione delle ferie?
Le ferie maturate, di regola 4 settimane all’anno, devono essere godute entro l’anno stesso e, comunque, non oltre 18 mesi dall’anno di maturazione. La retribuzione delle ferie deve avvenire nella misura fissata dalla legge [2] e dai contratti collettivi di lavoro.