Qual è il diritto del pegno?
Nel diritto civile di molti paesi, il pegno è un diritto reale di garanzia su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice civile.
Come si costituisce il pegno in Italia?
Costituzione del pegno in Italia. Il pegno si costituisce per contratto e può avere ad oggetto beni mobili o crediti. Diverso dalla costituzione è il profilo della prelazione, e cioè della possibilità – per il creditore che abbia ricevuto la cosa in pegno – di farsi pagare con preferenza rispetto agli altri creditori del debitore.
Come costituisce la costituzione del pegno?
costituzione il pegno si costituisce con la consegna della cosa o del documento che attribuisce l’esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786 c.c. ) al creditore o ad un terzo designato dalla parti
Qual è la definizione di pegno?
La definizione di pegno è contenuta all’art. 2784 del Codice Civile, che stabilisce quanto segue: “Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”
Qual è il valore dell’oggetto dato in pegno?
Il valore dell’oggetto dato in pegno viene stimato da un perito della banca e serve come base per l’ammontare del prestito che sarà in ogni caso inferiore al valore dell’oggetto stesso (peraltro la legge indica anche gli importi massimi: massimo 4/5 del valore di stima del bene per i preziosi e massimo 2/3 per gli altri beni).
Quando si parla di pegno irregolare?
Si parla di “pegno irregolare” (cauzione) quando la cosa data in pegno è una somma di denaro o altre quantità di cose fungibili non individuate o delle quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporre.
Quali oggetti possono essere dati in pegno?
Quali oggetti possono essere dati in pegno. In genere vengono impegnati oggetti di valore ( oro, monete preziose, gioielli, orologi, argenteria) che hanno quotazioni di mercato più definibili. Alcune banche accettano però anche altri beni come quadri , tappeti , pellicce . Come viene stabilito il valore del pegno.
Quali sono i caratteri del pegno?
Il pegno: definizione e caratteri Il creditore pignoratizio aveva lo ius possidendi, cioè il diritto di possedere; ma tale possesso non dava titolo per l’usucapione né per l’uso della cosa. Anzi, se distraeva la cosa pignorata, era perseguibile con l’actio furti.
Come si estingueva il pegno dell’obbligazione?
Oltre che per estinzione dell’obbligazione, il pegno si estingueva per il perimento della cosa, per confusione, per rinuncia del creditore, per usucapione della cosa da parte di chi (in buona fede) ignorava l’esistenza della garanzia, o con l’esercizio dello ius distrahendi.