Sommario
Quando si costituisce il convenuto?
La costituzione del convenuto avviene mediante il deposito in cancelleria del fascicolo: almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dall’attore nell’atto di citazione, almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini nelle cause che richiedono pronta spedizione (art. 163 bis c.
Chi sono le parti del processo?
Nel diritto processuale penale italiano le parti sono il pubblico ministero, l’imputato, la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Quando ci si costituisce in giudizio?
Nel giudizio ordinario di cognizione, la costituzione dell’attore deve avvenire entro 10 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione al convenuto (art. 165 c.p.c.).
Chi è il convenuto in un atto giudiziario?
Nel processo civile, colui contro il quale l’attore fa valere la domanda giudiziale e che, di conseguenza, viene chiamato a esercitare in condizioni di parità il suo diritto di difesa davanti al giudice.
Come convenuto sinonimo?
Deciso, stabilito in modo concorde: prezzo c.
Come si svolge l’ atto di citazione?
L’ atto di citazione si svolge quando durante un processo civile un soggetto, chiamato attore, chiama in giudizio un alto soggetto, che viene invece nominato convenuto. L’obiettivo è quello di ottenere la tutela di un diritto attraverso una domanda di tipo giudiziale.
Come si deve costituire il convenuto in giudizio?
La legge stabilisce che il convenuto si debba costituire in giudizio almeno venti giorni prima della cosiddetta udienza di prima comparizione; la data di questa udienza è indicata nell’atto di citazione che fu notificato per posta oppure direttamente attraverso l’ufficiale giudiziario.
Come avviene la costituzione in giudizio del convenuto?
Abbiamo detto che in sostanza la costituzione in giudizio del convenuto avviene con la consegna ed il deposito in cancelleria, da parte dell’avvocato, di un fascicolo (cosiddetto fascicolo di parte) contenente innanzitutto la comparsa di risposta (oltre alla procura, ai documenti e all’originale dell’atto di citazione).