Sommario
Cosa si paga con il saldo e stralcio?
Il saldo e stralcio è uno strumento conveniente soprattutto per il debitore, in quanto può pagare dei debiti in forma ridotta verso soggetti privati e aziende come banche e società immobiliari, oppure in alcuni casi anche verso il Fisco.
Come pagare i debiti con Saldo e Stralcio?
Per fare un saldo e stralcio è necessario che il creditore e il debitore trovino l’accordo sull’importo da stralciare e sulle modalità di pagamento del residuo. Come anticipato, l’accordo dovrà preferibilmente essere posto per iscritto.
Come funziona il saldo a straccio?
Il saldo e stralcio è una pratica con la quale il soggetto debitore trova un accordo con tutti i creditori per una cifra inferiore a quella originaria, liberandosi del debito maturato.
Quali sono gli effetti di un accordo transattivo?
Effetti. La transazione, in linea di principio, al pari di ogni altro contratto, ha effetto solo fra le parti che la stipulano. Non può escludersi tuttavia che in un accordo transattivo siano contenute anche pattuizioni a favore di terzi. Non esiste infatti alcuna incompatibilità tra il contratto a favore di terzo e la transazione, in quanto,
Qual è l’accordo transattivo di cui alla scrittura?
L’accordo transattivo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell’accordo stesso. L.C.S. (luogo e data)
Come si soggiace al contratto di transazione?
Il contratto di transazione soggiace alle regole generali di invalidità del contratto, cioè a quelle regole che stabiliscono quando il contratto è nullo o annullabile. Il codice civile ha previsto delle disposizioni sull’invalidità specifiche per la transazione che tuttavia non escludono l’applicazione delle norme di carattere generale.
Qual è la forma scritta del contratto di transazione?
La norma impone, dunque, la forma scritta del contratto di transazione ai fini della prova escludendo un caso. Si tratta di un elenco di atti pubblici o scritture private , dettato dall’articolo 1350, per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substanziam a pena di nullità.