Quanto tempo per avere affido?
La legge prevede che l’affidamento non possa avere una durata superiore ai 24 mesi; tuttavia questo termine può essere prorogato dal tribunale per i minorenni nell’esclusivo interesse del minore, vale a dire qualora la sospensione dell’affidamento possa recare a lui pregiudizio.
Chi dispone l’affido?
L’art. 4 della Legge n. 184/1983 prevede due forme di affidamento familiare: CONSENSUALE, disposto dal Servizio Sociale locale con il consenso dei genitori – o degli esercenti la potestà sul minore – è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo di residenza.
Quali sono gli affidamenti di lunga durata?
Gli affidamenti di lunga durata presuppongono comunque l’esistenza di un legame affettivo significativo fra il bambino e la sua famiglia d’origine o, almeno, con alcuni componenti della sua famiglia. Legame affettivo che si deve sostanziare anche con la possibilità di incontri periodici del minore con i familiari.
Qual è la temporaneità dell’affidamento?
L’affidamento familiare ha come caratteristica fondamentale la temporaneità: 24 mesi eventualmente prorogabili. Nella pratica però accade spesso che non si realizzino le condizioni per il rientro nella famiglia di origine e di conseguenza l’affidamento familiare si protrae nel tempo, nel superiore interesse del minore.
Quali sono i fasi delle procedure di affidamento?
Art. 32. Fasi delle procedure di affidamento 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
Come avviene l’affidamento sociale?
L’affidamento familiare può essere distinto in affidamento sociale e affidamento istituzionale. Il primo è quello che si determina per libera volontà delle parti ed avviene fra parenti entro il quarto grado così che, come si è già detto, esso non è regolamentato e non necessita di alcun provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria.