Sommario
Cosa sono studi associati?
La caratteristica dello studio professionale associato è che più professionisti si uniscono insieme sotto un’unica unità organizzazione. Tuttavia, l’elemento dirimente di questa organizzazione rimane l’attività professionale di ciascun soggetto appartenente allo studio.
Come chiudere studio associato?
L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Come deve essere costituito uno studio associato?
Uno studio associato può essere costituito con una scrittura privata (autenticata da un notaio) o un atto pubblico. Il documento deve riportare nome, cognome e titoli professionali degli associati e deve essere trasmesso a tutti gli ordini professionali competenti.
Quali sono gli studi associati?
Gli studi associati determinano autonomamente il proprio reddito, e presentano ogni anno la propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, non sono direttamente soggetti ad imposte dirette . Gli studi professionali sono tassati per trasparenza , infatti, il reddito prodotto in forma associata è soggetto a tassazione Irpef in capo ai singoli soci.
Qual è la normativa di base per lo studio associato?
L’articolo 1 della Legge n. 1815/39 rappresenta la normativa di base per la costituzione di uno studio professionale associato. In particolare, lo studio associato assume una rilevanza verso i terzi per la sua natura di contratto associativo, ma nello stesso tempo è caratterizzato dal principio fondamentale della personalità della prestazione.
Come avviene la costituzione dello studio associato?
Costituzione dello studio associato. La costituzione può avvenire con una scrittura privata autenticata da un notaio, oppure, direttamente con atto pubblico. Si tratta di due modalità di costituzione con le quali i singoli associati definiscono le regole del contratto associativo (articolo 5 del DPR n. 917/86).