Qual è la durata degli incarichi dirigenziali di struttura complessa?
Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all’art. 15-ter, comma 3, del decreto legislativo n.
Chi sono i dirigenti sanitari?
I dirigenti del settore sanitario sono articolati in due aree distinte: (i) quella della dirigenza medica, comprendente i medici e i veterinari; (ii) quella della dirigenza non medica, comprendente i dirigenti amministrativi, i chimici, i biologi e gli psicologi.
Quale norma colloca la dirigenza sanitaria in un unico ruolo?
lgs. n. 502 del 1992 «è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali».
Chi nomina il direttore generale delle Asl?
502. Il regolamento generale della ASL stabilisce i casi nei quali sia richiesto il parere obbligatorio del Coordinatore dei Servizi Sociali. 5. Il Direttore generale e’ nominato con delibera della Giunta regionale conformemente ai modi e ai tempi indicati dalla legge 17 ottobre 1994, n.
Cos’è una struttura complessa ospedaliera?
art. 502/1992 prevede che “ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’articolo 8-quater, comma 3.
Cosa fa il dirigente sanitario?
Il direttore sanitario è il garante ultimo dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura; negli ospedali è il dirigente più alto in grado di “dirigere l’ospedale cui è preposto ai fini igienico-sanitari” (art. 5 DPR 27 marzo 1969, n. 128).
Quale provvedimento ha istituito la qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario?
6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 nel ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario nazionale puo’ essere istituita la qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica; – la medesima legge negli artt.