Sommario
Come ci si dimette dalla scuola?
Dimissioni Scuola 2021 / 2022
- Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2022.
- Le cessazioni dal servizio, salvo alcune eccezioni, devono essere presentate on line tramite la piattaforma “POLIS”.
- Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.
Cosa succede se mi licenzio da supplenza?
Per l’abbandono del servizio – l’aspirante perde la possibilità di conseguire supplenze, sia dalle GAE e dalle GPS che dalle graduatorie d’istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso in cui è inserito.
Quando licenziarsi dalla scuola?
Il termine di preavviso varia in base all’anzianità di servizio:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
Quando si può lasciare una supplenza per un’altra ATA?
Esempio: il collaboratore in servizio fino al 30/6 o al 31/8 può lasciare la supplenza in corso per accettarne un’altra, al 30/6 o 31/8, per assistente amministrativo. La norma vale ovviamente per qualsiasi profilo, giacché non esiste distinzione tra profili inferiori o superiori.
Come licenziarsi da un contratto a tempo determinato?
La richiesta verrà inviata al datore di lavoro via PEC e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Da tenere a mente, oltre al controllo della correttezza dei dati inseriti, bisogna selezionare l’opzione “dimissioni per giusta causa” indicando poi il giorno in cui le inviate e il vostro ultimo turno in azienda.
Quali supplenze si possono lasciare?
Per i docenti è sempre possibile lasciare una supplenza breve per altra data almeno fino al 30/6. Naturalmente è esclusivamente il caso delle supplenze entro il 31/12, che appunto possono avere la scadenza 30/6 o 31/8, e assegnate prioritariamente alle GAE, in subordine alle GPS e da GI nei soli casi previsti.
Quando è possibile accettare una supplenza per un’altra?
Tutto ciò vale anche per le supplenze “COVID”: prima del 31/12 è sempre possibile lasciare una supplenza “COVID” per altra supplenza assegnata almeno al 30/6 (da qualunque graduatoria avviene la convocazione). Ciò vale sia per il personale docente che ATA.