Sommario
Quando si parla di pegno irregolare?
Si parla di “pegno irregolare” (cauzione) quando la cosa data in pegno è una somma di denaro o altre quantità di cose fungibili non individuate o delle quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporre.
Come si costituisce il pegno in Italia?
Costituzione del pegno in Italia. Il pegno si costituisce per contratto e può avere ad oggetto beni mobili o crediti. Diverso dalla costituzione è il profilo della prelazione, e cioè della possibilità – per il creditore che abbia ricevuto la cosa in pegno – di farsi pagare con preferenza rispetto agli altri creditori del debitore.
Qual è il diritto del pegno?
Nel diritto civile di molti paesi, il pegno è un diritto reale di garanzia su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice civile.
Qual è la definizione di pegno?
La definizione di pegno è contenuta all’art. 2784 del Codice Civile, che stabilisce quanto segue: “Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”
Che cosa è il diritto di pegno?
Il diritto di pegno è (secondo la dottrina prevalente) un diritto reale di garanzia come l’ipoteca, ma si differenzia da quest’ultima fondamentalmente per il fatto che ha oggetto beni mobili, mentre l’ipoteca, come sappiamo, si riferisce prevalentemente a beni immobili.
Quali sono i caratteri del pegno?
Il pegno: definizione e caratteri Il creditore pignoratizio aveva lo ius possidendi, cioè il diritto di possedere; ma tale possesso non dava titolo per l’usucapione né per l’uso della cosa. Anzi, se distraeva la cosa pignorata, era perseguibile con l’actio furti.
Cosa è il pegno non possessorio?
Il pegno non possessorio è un istituto inedito per il nostro ordinamento. Anch’esso è una garanzia per il creditore che abbia concesso una somma di denaro in prestito al debitore. Ma, a differenza del pegno tradizionale, esso non comporta lo spossessamento del bene da parte del debitore.
Come avviene l’impugnazione della rinuncia all’eredità?
Lo stabilisce l’articolo 526 del codice civile. L’impugnazione comporta l’azione di annullamento della rinuncia che deve essere promossa entro 5 anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo per evitare la prescrizione. L’impugnazione della rinuncia all’eredità può essere mossa anche dai creditori del rinunciante.